Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27326 del 12/12/2005)
Assicurazione (non obbligatoria) della R.C. - Natura della chiamata ex art. 1917 cod. civ. - Garanzia propria - Fondamento - Conseguenze processuali - Rimessione al giudice della causa principale - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ. (e fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), la posizione dell'assicuratore integra gli estremi della fattispecie della garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuti nell'art. 1917, secondo comma, cod. civ.. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità, come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggano origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria, che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto. Ne discende che, qualora la domanda di garanzia venga fatta valere davanti a un giudice diverso da quello in cui il garantito sia stato convenuto in giudizio, la seconda causa va rimessa, per ragioni di connessione, al giudice della causa principale. (Nella specie la S.C., nel dichiarare la competenza del giudice della causa principale, ha anche caducato il provvedimento di sospensione del giudizio adottato, in luogo della invocata rimessione, dal giudice della seconda causa).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27326 del 12/12/2005)