Comunione di controversie - Valutazione discrezionale del giudice - Conseguenza - Incensurabilità in appello e in sede di legittimità.
Il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali, che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005