Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4805 del 06/03/2006
Nozione - Fattispecie.
Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma primo, cod. proc. civ., il terzo può far valere in giudizio tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di appello impugnata, rigettando il motivo di ricorso proposto, rilevando la legittimità della declaratoria di inammissibilità degli interventi spiegati, nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni conseguente alla illegittima levata di un protesto relativo ad un singolo assegno, dallo stesso attore a mezzo di altro procuratore nonché dalla consorte e dai figli con i quali erano state proposte altre autonome azioni risarcitorie riguardanti ulteriori danni e basate su fatti del tutto nuovi rispetto a quelli indicati nell'originario atto di citazione, siccome riferibili a protesti di assegni diversi dall'unico indicato nell'atto introduttivo e alla revoca del fido concesso dalla banca convenuta, con l'effetto che le domande avanzate dagli intervenienti non presentavano alcuna connessione con l'originaria domanda dell'attore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4805 del 06/03/2006