Citazione in giudizio del terzo senza autorizzazione del giudice - Nullità relativa - Costituzione in giudizio del terzo - Onere di eccepire la nullità nel primo atto difensivo - Inadempimento - Sanatoria.
Nel caso in cui una delle parti abbia esteso la domanda ad un terzo citandolo direttamente in giudizio senza l'autorizzazione del giudice, la nullità della chiamata in causa deve ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio del terzo, il quale non abbia sollevato al riguardo alcuna eccezione nel primo atto difensivo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2977 del 10/02/2006