Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - ordine di chiamata in causa del terzo "iussu iudicis" - estensione della domanda attorea al terzo - applicabilità delle preclusioni - esclusione - fondamento.
La manifestazione, da parte dell'attore, della volontà di estendere la domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" non è assoggettata ad alcun termine perentorio, potendo essere disposto l'intervento ex art. 107 c.p.c. in ogni momento del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4724 del 19/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_099