Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019 (Rv. 655958 - 01)
Attività assertiva dell'interventore - Soggezione a preclusioni - Esclusione - Decadenze Istruttorie - Possibilità per l'interventore di formulare domande - Sussistenza - Violazione dei princìpi del giusto processo - Esclusione - Fondamento
Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019 (Rv. 655958 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_268