Sospensione dei termini nel periodo ferial
Sospensione dei termini nel periodo feriale L’art. 62 del D.L. collegato alla Finanziaria del 2008 (che disponeva la riduzione da 45 a 30 giorni della sospensione dei termini nel periodo feriale con applicazione immediata, poi differita all’1.01.2009) è sparito per un emendamento del Governo alla successiva Finanziaria 2009. In conseguenza, in base a quanto disposto dall’art. 1 L. 742/1969, il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Sospensione dei termini nel periodo feriale L’art. 62 del D.L. collegato alla Finanziaria del 2008 (che disponeva la riduzione da 45 a 30 giorni della sospensione dei termini nel periodo feriale con applicazione immediata, poi differita all’1.01.2009) è sparito per un emendamento del Governo alla successiva Finanziaria 2009. In conseguenza, in base a quanto disposto dall’art. 1 L. 742/1969, il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.