Procedimento civile - termini processuali – computo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6212 del 15/03/2010
Proroga prevista dal quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 - Applicabilità ai soli procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 - Sopravvenuta previsione della sua applicabilità anche ai procedimenti pendenti alla suddetta data per effetto dell'art. 58, comma terzo, legge 18 giugno 2009, n. 69 - Estensione di tale applicabilità ai termini già scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 58, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) - secondo cui i commi quinto e sesto dell'art. 155 cod. proc. civ. (aggiunti dall'art. 2, comma primo, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 - deve essere interpretato, conformemente al precetto di cui all'art. 11, comma primo, disp. prel. cod. civ., nel senso di disporre solo per l'avvenire, stante l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui all'art. 2, comma quarto, della citata legge n. 263 del 2005, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo. Ne consegue che esso trova applicazione soltanto per il futuro e cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all'osservanza di termini, relativi procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore, e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza depositata il 9 dicembre 2005 in materia di rideterminazione della quota di pensione a fronte del ricorso depositato oltre il termine annuale).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6212 del 15/03/2010