Sospensione nel periodo feriale - Termine la cui decorrenza inizi nel periodo feriale - Differimento alla fine del periodo - Giorno 16 settembre - Inclusione nel novero dei giorni concessi dal termine - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19874 del 14/11/2012
In materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione,ess è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il giorno 16 settembre è compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno non segna l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo", in applicazione del principio fissato dall'art. 155, primo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19874 del 14/11/2012