Termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012
Notifica a mezzo posta - Omesso ritiro del piego da parte del destinatario - Momento perfezionativo - Decorso del termine di dieci giorni di cui all'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - Natura - Termine a decorrenza successiva - Configurabilità - Computo - Criteri - Scadenza nella giornata di sabato - Proroga al giorno seguente non festivo - Applicabilità - Fondamento.
Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie "ratione temporis") - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012