Sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Cumulo fra due o più cause, una soltanto delle quali soggetta al regime della sospensione - Esistenza di connessione fra le cause - Decisione di una di esse senza scioglimento del cumulo - Applicabilità della sospensione.
Qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all'applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l'operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia, potendo l'impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013