Termini di proposizione del ricorso incidentale per cassazione - Estensione della deroga alla sospensione - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6107 del 12/03/2013
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6107 del 12/03/2013
Il principio sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, secondo cui la sospensione dei termini processuali non opera, tra l'altro, per i procedimenti di opposizione all'esecuzione, si applica anche con riferimento al termine per proporre il ricorso incidentale nel giudizio di cassazione, di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo anche riguardo ad esso le esigenze di sollecita trattazione giustificate dalla particolare natura dell'oggetto della controversia.