Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011
Mancata costituzione nel giudizio di primo grado a causa di infedele patrocinio del difensore - Istanza di rimessione in termini in appello ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
La rimessione in termini, disciplinata dall'art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacchè attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d'appello, di tale dichiarazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011