termini processuali - computo - certalex – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7841 del 05/04/2011
Art. 155 cod. proc. civ. novellato - Ambito di applicazione - Estensione ai sensi dell'art. 58, comma 3 legge n. 69 del 2009 - Applicabilità ai termini già scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7841 del 05/04/2011
L'art. 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009, - secondo cui i commi quinto e sesto dell'art. 155 cod. proc. civ. (aggiunti dall'art. 2 comma 1, lettera f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 - deve essere interpretato conformemente al precetto di cui all'art. 11, primo comma delle preleggi, nel senso che esso dispone solo per l'avvenire, attesa l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà d'interpretazione autentica della norma di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 263 del 2005, con automatico effetto retroattivo. Ne consegue che l'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., si applica solo ai termini relativi ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006, in scadenza dopo la data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 e non anche ai termini che tale data risultino scaduti. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc civ.).
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