Civile - Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8127 del 11/04/2011
Ricorso per cassazione - Inammissibilità conseguente a mutato orientamento di legittimità - Errore scusabile - Rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Limiti - Impossibilità di decisione nel merito per effetto del mutamento giurisprudenziale - Sussistenza - Pregressa piena conoscenza della pretesa azionata da parte del giudice adito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il principio secondo cui, alla luce della norma costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo incorre in un errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ., si applica solamente nell'ipotesi in cui il mutamento giurisprudenziale abbia reso impossibile una decisione sul merito delle questioni sottoposte al giudice scelto dalla parte e non quando la pretesa azionata sia stata compiutamente conosciuta dal giudice dotato di giurisdizione secondo le norme vigenti al momento dell'introduzione della controversia, come all'epoca generalmente interpretate, atteso che in tale ipotesi il ricorrente, senza poter lamentare alcuna lesione del suo diritto di difesa, già pienamente esercitato, mira ad ottenere un nuovo pronunciamento sul merito della questione. (Nella specie, relativa all'impugnazione della sanzione disciplinare della destituzione ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 149 del 1931 per il personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione, il TAR aveva rigettato il ricorso, con conseguente formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione che non era mai stata oggetto di contestazione; nelle more del giudizio di impugnazione, le S.U., innovando sul punto, avevano affermato che la materia a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 era devoluta al giudice ordinario e il Cons. Stato aveva affrontato d'ufficio la questione - pur ormai preclusa - affermando, in ogni caso, la giurisdizione del giudice amministrativo; contro questa decisione il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 362 cod. proc. civ., che la S.C. ha dichiarato inammissibile).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8127 del 11/04/2011