Civile - termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3030 del 07/02/2011
Liquidazione del compenso al consulente d'ufficio in ambito di un procedimento penale - Opposizione - Rigetto - Ricorso per cassazione - Formulazione erronea secondo il rito penale - Inammissibilità - Istanza di rimessione in termini per mutamento di giurisprudenza intervenuto "medio tempore" - Rigetto - Fondamento - Conoscibilità della decisione di "overruling" per essere la stessa diffusa sul sito "web" della Corte di cassazione un mese prima della proposizione del ricorso - Sussistenza - Conseguenze - Errore scusabile sulla scelta del rito - Esclusione.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto secondo il rito penale avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione alla liquidazione del compenso spettante ad un consulente tecnico d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale. Ove, poi, la parte abbia chiesto di essere rimessa in termini al fine di poter proporre detto ricorso secondo le forme del codice di procedura civile, per potersi così adeguare al mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità, determinatosi per effetto di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte intervenuta (come nella specie), due mesi prima della proposizione del ricorso stesso, tale istanza non può trovare accoglimento, giacché il testo integrale della pronuncia era già disponibile nel Servizio Novità del sito web della Corte di Cassazione (istituzionalmente rivolto, in base a decreto del Primo Presidente, proprio a dare risalto alle più importanti decisioni di legittimità), unitamente ad un "abstract" estratto a cura dell'ufficio del Massimario, quasi un mese prima della proposizione del ricorso medesimo, dovendo, quindi, ritenersi irrilevante, ai fini della scusabilità dell'erronea scelta del rito, confidando sul pregresso orientamento giurisprudenziale, che la pronuncia non risultasse pubblicata sulle più note e diffuse riviste giuridiche.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3030 del 07/02/2011