Civile - Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 2799 del 05/02/2011
Ricorso per cassazione - Mutamento dell'orientamento giurisprudenziale successivo alla proposizione del ricorso - Errore scusabile - Configurabilità - Conseguenze - Formazione di un orientamento giurisprudenziale su una nuova norma - Errore scusabile - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Il principio secondo cui, alla luce della norma costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo incorre in un errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ex art. 184-bis cod. proc. civ., non si applica nel caso in cui la giurisprudenza ha fornito l'interpretazione di una nuova norma entrata in vigore anteriormente al deposito del ricorso, senza in alcun modo innovare una posizione pregressa. (In applicazione del principio la S.C. ha respinto l'istanza avanzata dal ricorrente, ex art. 378 cod. proc. civ., di essere rimessa in termini per non avere formulato il quesito previsto dall'art. 366-bis cod. proc. civ. in modo corretto, ed in particolare senza la sintesi originale ed autosufficiente della censura, in quanto tale modalità di formulazione del quesito era stata ritenuta indispensabile dalla giurisprudenza, formatasi dopo la proposizione del ricorso).
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 2799 del 05/02/2011