Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità al ricorso per cassazione.
La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23375 del 16/11/2016