Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5038 del 28/02/2017
Cumulo di cause per ragioni di connessione – Causa di opposizione all’esecuzione e causa di garanzia – Scioglimento della connessione per effetto della decisione – Impugnazione della sola decisione della causa esecutiva – Sospensione feriale dei termini – Inapplicabilità.
In materia di sospensione feriale dei termini processuali, qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due controversie, una soltanto delle quali di opposizione all’esecuzione, quindi sottratta alla sospensione feriale dei termini, e l’altra relativa a domanda di garanzia, pertanto assoggettata a questo regime, la decisione che intervenga su di esse sciogliendo la connessione (nella specie, dichiarando inammissibile la domanda di garanzia), se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l’opposizione all’esecuzione, resta sottratta all’applicazione della detta sospensione, in quanto è da ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza al capo non impugnato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5038 del 28/02/2017