Periodo feriale - Termini comunque scadenti successivamente - Sospensione del loro decorso - Sussistenza - Fattispecie in tema di procedimento ex art. 828 cod. proc. civ.
La sospensione dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 dal 1 Agosto al 15 Settembre di ciascun anno, non riguarda soltanto quelli altrimenti scadenti nel periodo della sospensione, ma tutti indistintamente i termini processuali, che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.( Fattispecie relativa al termine annuale per l'impugnazione del lodo ex art. 828 cod. proc. civ.).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12392 del 19/09/2000