Decadenza per causa non imputabile alla parte - Disciplina ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Applicabilità alle decadenze verificatisi in sede di impugnazione - Esclusione.
La disciplina della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ., riferita alla parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste dagli artt. 183 e 184 del codice di rito per causa ad essa non imputabile, è applicabile alle sole decadenze concernenti la fase istruttoria del giudizio di primo grado, e non anche a quelle verificatisi in sede di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 27/07/2002