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sospensione dei termini processuali in periodo feriale news: (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 21568/17

sospensione dei termini processuali in periodo feriale

Con la ordinanza n. 21568/17, depositata il 18 settembre,
la Corte ricorda che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale di cui all’art. 1 l. n. 742/1969 non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo.

Ciò posto, il Collegio afferma che «tale regola vale anche con riferimento all’appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all’esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto della controparte ad agire in “executivis” nelle forme di cui agli artt. 612 e segg. c.p.c., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l’aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge


(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 21568/17; depositata il 18 settembre)