Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21854 del 20/09/2017
Sospensione dei processi esecutivi ai sensi dell’art. 20 legge n. 44 del 1999 – Provvedimento di ammissione al beneficio del P.M. – Vincolatività per il giudice dell’esecuzione – Sussistenza – Limiti.
Il provvedimento del P.M. che dispone la “sospensione dei termini" di una procedura esecutiva a carico di un soggetto che abbia chiesto l'elargizione di cui alla l. n. 44 del 1999, deve essere trasmesso al giudice dell’esecuzione, il quale non può sindacare né la ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio della provvidenza sospensiva, né l’idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell’elargizione richiesta dall’esecutato; spetta, invece, al giudice dell’esecuzione il controllo della riconducibilità del provvedimento all'art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, l'accertamento che esso riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio e la verifica che, nel processo esecutivo in corso, o da iniziare, decorra un termine in ordine al quale lo stesso possa dispiegare i suoi effetti.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21854 del 20/09/2017