Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - Immediata applicabilità - Sussistenza - Data di introduzione del giudizio - Irrilevanza - Fondamento.
La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20866 del 06/09/2017