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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬interruzione del processo‭ ‬-‭ ‬riassunzione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26372‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭

Mancata rinnovata costituzione di parte già costituita‭ ‬-‭ ‬Diritto alla liquidazione delle spese‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26372‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭


In seguito alla riassunzione del processo interrotto,‭ ‬la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione,‭ ‬pur dovendo essere dichiarata contumace,‭ ‬conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione,‭ ‬atteso che,‭ ‬sino ad allora,‭ ‬essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26372‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭