Skip to main content

procedimento civile‭ ‬-‭ ‬interruzione del processo‭ ‬-‭ ‬riassunzione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬217‭ ‬del‭ ‬12/01/2015‭

Per morte di una parte‭ ‬-‭ ‬Notifica dell'atto riassuntivo agli eredi impersonalmente e collettivamente‭ ‬-‭ ‬Mancata costituzione di alcuno degli eredi‭ ‬-‭ ‬Contumacia‭ ‬-‭ ‬Integrazione del contraddittorio‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬217‭ ‬del‭ ‬12/01/2015‭


Nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte‭ ‬-‭ ‬costituita a mezzo procuratore‭ ‬-‭ ‬la notificazione dell'atto riassuntivo,‭ ‬entro un anno dalla morte,‭ ‬può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta,‭ ‬nell'ultimo domicilio del defunto,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬303,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬Sicché,‭ ‬in tale ipotesi,‭ ‬tutti gli eredi,‭ ‬noti o ignoti,‭ ‬sono partecipi del processo,‭ ‬che prosegue,‭ ‬eventualmente nella loro contumacia,‭ ‬senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬217‭ ‬del‭ ‬12/01/2015‭