Per morte di una parte - Notifica dell'atto riassuntivo agli eredi impersonalmente e collettivamente - Mancata costituzione di alcuno degli eredi - Contumacia - Integrazione del contraddittorio - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 217 del 12/01/2015
Nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta, nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. Proc. Civ. Sicché, in tale ipotesi, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 217 del 12/01/2015