Termine per la riassunzione o la prosecuzione - Decorrenza - Giorno dell'evento interruttivo - Irrilevanza - Conoscenza in forma legale dell'evento - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015