Riassunzione del processo mediante atto di citazione - Possibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015
Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all'avvenuta notifica dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015