Dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita al solo fine di ottenere il rinvio della causa - Effetto interruttivo - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10210 del 19/05/2015
In tema di interruzione del processo, la dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., pur avendo la struttura di una dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione stessa, con la conseguenza che quest'ultima non si realizza allorché la causa interruttiva (nella specie, l'intervenuto fallimento della parte, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 43, terzo comma, legge fall., introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) risulti esposta soltanto per fini diversi, quale quello di ottenere il rinvio della trattazione della causa per esigenze di difesa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10210 del 19/05/2015