procedimento civile – interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006
Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, consistente nel deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Obbligo del giudice - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006
Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006