interruzione del processo - morte della parte - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 20/03/2006
Perdita di capacità della parte costituita dichiarato dal suo procuratore in udienza o da questi notificato alle altre parti - Conseguente interruzione automatica del processo - Sussistenza - Volontaria costituzione del successore - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 20/03/2006
Per il disposto degli artt. 299 e 300 comma secondo cod. proc. civ.la morte o la perdita di capacità della parte dichiarata in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, comporta la conseguenza automatica - indipendentemente cioè dalla successiva pronuncia del giudice che ha valore puramente dichiarativo - dell'interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione. (Nella specie, posta in liquidazione coatta amministrativa una società assicuratrice, si era costituito in giudizio il liquidatore, senza alcuna opposizione della controparte, che aveva soltanto dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande nuove; la S.C. ha respinto il ricorso con il quale una delle parti si doleva della mancata formale interruzione del processo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 20/03/2006