Dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore - Natura negoziale - Conseguenze - Inequivocità - Attività meramente informativa esplicita o implicita - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
La dichiarazione da parte del procuratore dell'evento interruttivo, di cui all'art. 300, primo comma, cod. proc. civ., dev'essere inequivoca, giacché assume il valore di una vera e propria dichiarazione negoziale, diretta esplicitamente a provocare l'interruzione. Ne consegue che una qualsiasi attività meramente informativa ed a maggior ragione un'attività informativa del tutto implicita - quale la produzione di un documento da parte del procuratore, dal quale si evinca un evento interruttivo (nella specie la morte) riguardante la parte - deve ritenersi del tutto inidonea ad integrare una dichiarazione finalizzata alla provocazione dell'interruzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005