Sequestro- Interruzione dei giudizi in cui sia parte detta società - Esclusione - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura prevista dal d.lgs. - Insussistenza - Fondamento.
Il sequestro penale di prevenzione, ex art. 22 del d.lgs. n. 159 del 2011, delle quote del capitale di una società a responsabilità limitata, non determina un fenomeno successorio, né comporta il venir meno della personalità giuridica della compagine, ma solo una sostituzione nella titolarità dei poteri gestori e di godimento delle quote medesime, sicchè la detta società rimane a pieno titolo parte del processo in corso, non essendo configurabile una ipotesi di interruzione del giudizio, né una necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura prevista dal d.lgs. citato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14638 del 13/06/2017