Giudizio di appello - Morte o perdita della capacità della parte costituita - Dichiarazione successiva alla scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione - Fondamento.
In tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l’evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14472 del 09/06/2017