Interruzione del processo - morte della parte in genere - appello
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere - appello – raggiungimento maggiore età della parte costituita a mezzo di procuratore in pendenza del termine per impugnare - omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - effetti - ultrattività del mandato alla lite - configurabilità - effetti - stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018
Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018