Procedimento civile - interruzione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25603 del 12/10/2018 (Rv. 650770 - 01)
Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Sussistenza - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento civile, la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato "in bonis" al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura; tale principio, peraltro, non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio ed al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., sicché non è consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c. di documenti attestanti la chiusura del fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25603 del 12/10/2018 (Rv. 650770 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_372