Procedimento civile - interruzione del processo - Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l.fall. - Termine per la riassunzione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019
Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell’evento interruttivo - Comunicazione del curatore alle parti interessate - Configurabilità.
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019