Interruzione del processo - Riassunzione cd. non modificativa - Mancata costituzione - Domande ed eccezioni già sollevate - Permanenza degli effetti - Sussistenza.
Ove all'interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale -, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019 (Rv. 653583 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_292