Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 (Rv. 653499 - 01)
Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza legale dell'evento - Conoscenza di fatto altrimenti acquisita - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che aveva escluso che una missiva, ancorché inviata a mezzo raccomandata AR, ma avente ben diverse finalità, potesse assicurare la conoscenza legale dell'evento interruttivo, poiché non conteneva la specifica indicazione dell'evento stesso, il quale risultava solo implicitamente, ed era priva di fede privilegiata).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 (Rv. 653499 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305