Interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti – Cass. 14177/2019
Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza - Limiti.
In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14177 del 24/05/2019 (Rv. 654121 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2504.2 – Effetti della fusione
Cod. Proc. Civ. art. 110 – Successione nel processo
Cod. Proc. Civ. art. 300 – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Cod. Proc. Civ. art. 330 – Luogo di notificazione della impugnazione