sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24103 del 10/11/2006
Provvedimento di sospensione - Impugnazione con il regolamento di competenza ex art. 42 nuovo testo cod. proc. civ. - Condizioni e limiti - Fattispecie relativa a giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24103 del 10/11/2006
Tutte le volte in cui un processo di cognizione è sospeso dal giudice davanti al quale pende, è ammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione, non solo qualora la sospensione sia stata ordinata sul presupposto di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il processo sospeso ed altro giudizio, ma anche in ogni altro caso, perché occorre verificare, quand'anche la sospensione sia prevista come necessaria da una specifica diversa disposizione di legge, se nel caso concreto ricorrono le condizioni stabilite da questa disposizione. Ne consegue che l'ordinanza che sospende il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è soggetta al rimedio di cui all'art. 42 cod. proc. civ. anche quando sia conseguente alla sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell'esecuzione in applicazione dell'art. 624 cod. proc. civ.. (Nella specie la S.C. ha ammesso l'esperibilità del regolamento di competenza, rilevando che occorreva stabilire se sussisteva un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il processo di accertamento dell'obbligo del terzo intrapreso dal creditore e altro processo in cui era contestata questa qualità di creditore e se la sospensione dovesse aver luogo ex art. 295 cod. proc. civ. ovvero in base alla diversa disposizione utilizzata dal giudice di merito).
Corte di CAssazione Sez. 3, Ordinanza n. 24103 del 10/11/2006