Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19291 del 08/09/2006
Pregiudizialità - Presupposti - Sottoposizione della questione pregiudiziale ad entrambi i giudici - Necessità - Fattispecie
Presupposti per la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., sono sia la pendenza dinanzi allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, ma oggettivamente diverse da tali ultime questioni, sia la mancata sottoposizione della questione pregiudiziale anche all'esame del giudice che dovrebbe, in ipotesi, procedere alla sospensione, poichè, in tal caso, essendo egli investito della questione, ha il potere di decidere, a meno che non ricorra, con le altre controversie, un'ipotesi di riunione, di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che ricorresse un'ipotesi di sospensione necessaria della causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto, rispetto ad altra controversia, successivamente instaurata dall'opponente per chiedere la risoluzione del contratto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19291 del 08/09/2006