Civile - Interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010
Termine per la riassunzione o la prosecuzione - Decorrenza - Giorno dell'evento interruttivo - Irrilevanza - Conoscenza in forma legale dell'evento - Necessità - Conseguenze - Possibile diversa decorrenza per le parti - Configurabilità - Conoscenza dell'evento in tempo anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione - Onere probatorio - Spettanza - Fattispecie disciplinata dall'art. 305 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 69 del 2009.
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza "aliunde" acquisita; ne consegue che il termine in questione non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte le parti e che l'onere di provare la legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa. (Fattispecie disciplinata dall'art. 305 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 46, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010