Civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6325 del 16/03/2010
Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Vizio della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Inosservanza del relativo termine perentorio - Effetti - Superfluità dell'ordine di rinnovazione - Conseguenze - Fattispecie.
Il termine perentorio previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. ai fini della riassunzione del giudizio interrotto é riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicché, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall'art. 303 cod. proc. civ. Ne consegue che, depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullità della notificazione dell'atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio - come previsto dall'art. 291 cod. proc. civ. - il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio. Tuttavia, qualora la rinnovazione della notificazione alla parte sia superflua, risultando dall'attività processuale che essa ne ha avuto conoscenza, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., deve escludersi l'estinzione del processo nel caso di mancato ordine di rinnovazione della notificazione da parte del tribunale. (Fattispecie nella quale la notifica, avvenuta presso lo studio dell'effettivo difensore e domiciliatario, a mani della segretaria, era destinata ad avvocato avente diverso nome proprio, anche se lo stesso cognome, e il giudice non aveva disposto la rinnovazione, ma solo rinviato la discussione, stante la costituzione del convenuto a mezzo del proprio avvocato con comparsa depositata prima dell'udienza, sia pure per eccepire l'estinzione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6325 del 16/03/2010