Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5331 del 04/03/2011
Presupposto - Obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica - Necessità - Inesistenza o nullità assoluta del titolo - Sospensione necessaria - Configurabilità - Fondamento - Annullabilità del titolo - Sospensione necessaria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità - la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo; detto nesso di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi d'annullabilità del titolo, poiché l'eventuale annullamento non è incompatibile con la sua efficacia "medio tempore", salvo restando la retroattività "inter partes" con i connessi obblighi di restituzione delle obbligazioni già eseguite.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5331 del 04/03/2011