Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10016 del 06/05/2011
Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità solo al deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Rinnovazione della notifica - Necessità - Inosservanza del termine ex art. 305 cod. proc. civ. - Ininfluenza - Estensibilità dei principi applicabili per il ricorso in appello e per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento.
In tema di riassunzione, il meccanismo per la riattivazione del rapporto processuale interrotto si realizza distinguendo il momento della rinnovata "editio actionis" da quello della "vocatio in jus", sicché, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all'art. 305 cod. proc. civ. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio. Ne consegue che, ove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia viziata od inesistente, l'assegnazione di un ulteriore termine da parte del giudice per la rinnovazione della notifica e il compimento del relativo adempimento prescindono dal rispetto delle indicazioni di cui all'art. 305 cod. proc. civ. rispondendo alla sola necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in jus", senza che siano estensibili i principi applicabili per il ricorso in appello nel rito del lavoro e per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - che, alla stregua del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost., postulano che la notificazione avvenga nei termini di legge senza possibilità per il giudice di assegnare un termine per la rinnovazione - rispondendo la situazione ad una differente "ratio legis".
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10016 del 06/05/2011