La Sez. III ha affermato che, se nel corso di un procedimento sommario di cognizione, ex art. 702-bis cod. proc. civ., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altro giudizio, il giudice deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, secondo quanto disposto dall’art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ.. E’ perciò illegittima l’adozione, nell’ambito del rito sommario, di un provvedimento di sospensione del processo. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3 del 2 gennaio 2012
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3 del 2 gennaio 2012