Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 885 del 23/01/2012
Deduzione in giudizio di un'eccezione avente ad oggetto fatto deducibile con autonoma domanda - Contemporanea deduzione di tale fatto con un'altra domanda in separato giudizio - Sospensione necessaria del primo giudizio - Sussistenza - Fondamento.
La necessità del coordinamento fra la decisione sulla questione pregiudicante e la decisione sulla questione pregiudicata emergente dall'art. 34 cod. proc. civ., induce a ritenere che, allorquando una questione sia inserita nel processo pregiudicato come eccezione, cioè costituisca un fatto che il giudice dovrà esaminare ai fini della decisione sull'oggetto della domanda, e contemporaneamente sia oggetto - in quanto rappresenti un fatto costitutivo di un diritto azionabile autonomamente - di una domanda avanti ad altro giudice in un altro giudizio (come nella specie, in riferimento alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di una fornitura, fondata sulla medesima "causa petendi" della domanda principale, ossia sull'inadempimento contrattuale, ma da questa separata e rimessa al giudice competente per valore), evidenti ragioni di interpretazione sistematica e di coerenza con il citato art. 34 impongano di avallare un'interpretazione dell'art. 295 cod. proc. civ. sulla scorta della quale deve considerarsi irrilevante che nel processo pregiudicato, in cui è inserita l'eccezione, la relativa questione non debba essere decisa con efficacia di giudicato, assumendo in ogni caso rilievo che nell'altro processo la questione deve essere decisa con efficacia di giudicato, onde deve reputarsi sussistente il rapporto di pregiudizialità supposto dall'art. 295 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 885 del 23/01/2012