Giudizio di appello - Notificazione dell'impugnazione al procuratore della controparte - Decesso del medesimo prima dei termini per la costituzione in giudizio e l'appello incidentale - Interruzione del processo - Necessità.
Nell'ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l'atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'impugnazione incidentale, si verifica l'interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21447 del 10/10/2014