Civiile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17235 del 29/07/2014
Azione di responsabilità ex art. 146 legge fall. - Contestazione della vendita di immobile sociale per un prezzo inferiore al valore di mercato - Azione revocatoria nei confronti dell'atto di vendita - Rapporto di pregiudizialità tra azione di responsabilità e azione di revoca - Esclusione - Fondamento.
L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere in concreto e coinvolgere le stesse parti. Ne consegue che non può essere sospeso, in difetto del vincolo di pregiudizialità, il giudizio promosso dal curatore a norma dell'art. 146 legge fall. nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita per la vendita sottocosto di un immobile sociale in conseguenza della pendenza, tra parti diverse, di azione per la revoca dell'atto di vendita.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17235 del 29/07/2014